Home » Bambini a bordo, non portarli mai più così: rischi 300€ di multa

Bambini a bordo, non portarli mai più così: rischi 300€ di multa

regole ed eccezioni che è bene cponoscere portando dei bambini a bordo

Portare dei bambini in auto con noi, che siano nostri figli o nipoti, è- indubbiamente- una grandissima responsabilità e pertanto sono anche state nel tempo varate delle leggi sulla sicurezza in automobile al fine di tutelare il più possibile la loro incolumità, dal momento che rappresentano il nostro futuro,. Ergo conviene conoscere quali siano le eventuali eccezioni che possono essere applicate…

Avere a bordo un/una bambino/a comporta una grandissima responsabilità: non possedendo -difatti – la stessa corporatura di un adulto, in caso di sinistro, ma non solo, sono molto più esposti al pericolo ed è molto più facile che possano farsi  davvero molto male. Esistono -dunque -delle leggi ben precise sul trasporto dei bambini al fine di tutelarli come si deve…

Bambini a bordo Giornalemotori.it

L’articolo 172 del CdS prevede delle eccezioni all’uso dei sistemi di ritenuta pe i bambini. Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Una seconda eccezione riguarda i veicoli che fin dall’origine non hanno installate le cinture di sicurezza, come -per esempio- alcune auto d’epoca. Su queste vetture è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono essere- invece- portati sul sedile posteriore, senza particolari prescrizioni, e sul sedile anteriore solo se hanno superato 1,50 metri di altezza. Queste soluzioni -però- non salvano, ovviamente, la vita in caso di incidente. E dobbiamo rendercene bene conto!

Le sanzioni previste

Per quanto riguarda le sanzioni, quali sono? A quanto ammonterebbero le cifre? Il  mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 83,00 euro a 333,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è- invece- presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.

Dal punto di vista  dell’omologazione che cosa dice il Codice della Strada? Il seggiolino e adattatore devono essere omologati e per verificarne la regolarità bisogna controllare che ci sia un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.

Ecco qui di seguito la legenda del contrassegno di omologazione che dobbiamo ben conoscere al fine di evitare l’arrivo di belle multe: 18 Kg – indica il massimo peso per il quale il seggiolino è stato progettato. È facilmente identificabile in quanto reca anche l’unità di misura cioè “Kg”. Universal – indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.

E – lettera che sta ad indicare il marchio di omologazione (“e” minuscola, previsto dall’Unione europea, “E” maiuscola, secondo le norme ECE-ONU). 1 – numero definisce il paese che ha rilasciato l’omologazione: Germania (l’Italia è identificata dal numero 3). 02. 30 10 27 – serie di numeri: la prima, se comincia con “02”, indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se comincia con “03” segue l’ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori.

La seconda serie di numeri appresenta- invece- il numero progressivo di produzione dal rilascio dell’omologazione. Possono essere utilizzati comunque- e lo diciamo chiaramente-  anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44.