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Ztl, se hai preso una multa puoi fare ricorso: da oggi puoi avere indietro i tuoi soldi

ZTL Giornalemotori.it

Transitare con l’auto nonostante il divieto Ztl comporta una multa davvero molto ma molto salata. Ma c’è chi è esonerato e può circolare senza limiti. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme…

Sempre più divieti Ztl in Italia. Sempre più città decidono di creare una o più Zone a traffico  rigorosamente limitato. Il caso più emblematico è il comune di Milano con il progressivo allargamento delle aree con restrizioni alla circolazione. Vediamo ora di saperne qualcosa di più…

La creazione di Ztl non comporta il divieto assoluto di passaggio dei veicoli dal momento che alcune e  ben precise categorie di automobilisti conservano il diritto di libera circolazione. Ecco quindi che un’attenta  e puntuale conoscenza delle norme sul transito delle automobili nelle Ztl, su chi è esonerato e può circolare, consente a chi ne ha diritto di muoversi in libertà e con la massima tranquillità, dunque senza l’ansia, che talora può davvero fare danni, di beccarsi una multa che in certi casi può essere molto salata.

Tuttavia c’è anche da dire che è  davvero molto facile accedere in una Zona a traffico limitato. Al di là del maxi cartello che mette in guardia sulla presenza della Ztl, non ci sono quasi mai barriere fisiche e/o impedimenti di alcun tipo a regolamentare il passaggio. Il principio di fondo del divieto Ztl è – come detto più volte- il suo valore limitato.

Lo stop all’accesso  poi non è assoluto. Che significa? Che non coinvolge tutti i veicoli. Spetta- infatti- ai singoli Comuni individuare l’area coinvolta e dunque fissare limiti ed eccezioni.

Tuttavia alcune categorie sono quasi ovunque esonerate dal divieto di circolazione. Quali sono?  Si tratta di: veicoli dei residenti in una delle vie della Zona a traffico limitato,  mezzi pubblici e veicoli adibiti a servizi di linea, mezzi di soccorso, veicoli di polizia stradale e vigili del fuoco e taxi; veicoli adibiti al trasporto di disabili, purché – ed è bene dirlo chiaramente- dotati di apposito contrassegno.

Inoltre con il preciso  obiettivo di  cercare di incentivare, almeno in parte,  il rinnovo del parco circolante con mezzi più ecologici, molte amministrazioni locali concedono il via libera all’ingresso nelle Ztl anche alle auto elettriche.

Occhio a fare i furbi!

Ma attenzione comunque dal momento che l’automobilista che transita all’interno di una Ztl senza autorizzazione riesce difficilmente , per non dire praticamente mai, a farla franca. L’occhio della telecamera di sorveglianza, laddove il varco sia attivo, registra -infatti- il passaggio dell’auto e annota immediatamente  il numero di targa.

La conseguenza?  La  ricezione di una bella  multa di un importo variabile tra  i 84 e i  335 euro, ma senza la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente. Se- però- il multato ritiene che la multa sia ingiusta può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Può farlo contestando il motivo alla base del provvedimento e -dunque- dimostrando il possesso dell’autorizzazione alla circolazione nella Ztl, oppure può opporsi nel caso di errori formali.

C’è infine una terza ragione per proporre ricorso, quale? Beh,  la segnaletica Ztl poco visibile.

Ma c’è anche da dire che- per così dire- intrufolarsi nel centro delle città laddove sono presenti divieti Ztl piuttosto estesi comporta il rischio di commettere più volte la stessa violazione.  E a quel punto che accade a chi lo fa?

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 Il Codice della Strada detta regole molto precise a riguardo:  “chi con una azione o una omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette ripetute violazioni della medesima norma, è soggetto alla sanzione applicata per l’infrazione più grave, ma aumentata fino a tre volte”.

Nella lunga e dettagliata disposizione si legge anche che “i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. In poche parole significa che le Ztl sono per definizione a carattere temporaneo e rispondono a scelte ben precise e a esigenze- per l’appunto-  momentanee.

A dimostrazione della provvisorietà delle Zone a traffico limitato, un ulteriore passaggio del medesimo articolo del Codice della strada stabilisce che, in caso di urgenza, il provvedimento di regolamentazione della circolazione delle auto nei centri abitati può essere adottato con ordinanza del sindaco e dunque con tempi ridotti e procedura semplificata.