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Multe, questa infrazione ti metterà nei guai: non esiste nemmeno la multa ridotta

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Se nelle settimane più calde e afose dell’anno avete beccato delle multe stradali per distrazione e/o leggerezza… non temete! Potete ancora- come si suol dire- ” salvare il salvabile”. Come? Ve lo spieghiamo noi…

Lo sapevate che l’attuale normativa consente di pagare le multe per la maggior parte delle infrazioni stradali con una riduzione del 30% sull’importo base?  La legge italiana consente,- difatti, di risarcire ‘determinate ammende stradali’ con una notevole riduzione, a condizione- però-  che il versamento avvenga entro un certo intervallo temporale e secondo le modalità previste dal Codice  della Strada.

Secondo  l’articolo 202 del Codice della Strada, riguardante la riduzione del pagamento delle multe per gli automobilisti sanzionati a causa delle violazioni stradali per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria,  fermo restando- chiaramente- l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare la multa ‘beccata’ entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La normativa italiana stabilisce che, per ottenere lo sconto sulle ammende per le quali il Codice Stradale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, è necessario- quindi occhio a leggere bene- che il pagamento delle stesse avvenga entro- e non oltre-  cinque giorni, da quello in cui il verbale di accertamento è stato consegnato nelle mani del trasgressore  nel caso di contestazione immediata, ed  entro sempre i poco fa menzionati  cinque giorni, da quello in cui il verbale di accertamento è stato ricevuto per posta dal trasgressore , oppure dal proprietario se persona diversa dal trasgressore.

Ma ci sono anche dei casi-  ed è bene dirlo chiaramente al fine di evitare il nascere di sciocchi fraintendimenti- in cui non è previsto alcuno sconto sulle multe stradali. Quali sono?

Se si commettono violazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida  e/o viceversa lo sconto della sanzione trova applicazione nei casi in cui la sospensione della patente è solo cautelare ed è irrogata per violazioni che non prevedono direttamente la sospensione della patente come sanzione accessoria. O ancora  se si compiono violazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, anche se la violazione è commessa al volante di un veicolo che non richiede la patente di guida (ad esempio bicicletta). Infine,  se si compiono infrazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria di confisca del veicolo.

Occhio a non perdere punti e…

Gli automobilisti italiani che sono colti in ‘flagranza di reato’ e multati per violazioni stradali, possono pagare le multe a loro carico con lo sconto del 30%, anche  tramite il classico bonifico bancario. Nel caso in cui il trasgressore, paga la multa scontata sfruttando i sistemi di home banking (bonifico bancario) deve- però- controllare che il pagamento della sanzione risulti tempestivo ed efficace.  E  in caso contrario – quindi occhio- non sarà ritenuto valido per estinguere la violazione.

Tutti gli automobilisti, anche se neopatentati, hanno diritto allo sconto sulle multe stradali, indipendentemente dai punti della patente residui. Evidenziamo che -invece- non è  assolutamente possibile inn alcuna maniera  godere di tale agevolazione per le infrazioni più gravi,  dunque per quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo , come la guida in stato di ebbrezza o l’eccesso di velocità oltre i 40 km/ ora rispetto al limite.

L’unica condizione da rispettare con grande attenzione  è che la sanzione venga pagata entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Per quanto riguarda i verbali redatti dalla Polizia stradale il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso l’ufficio indicato nel documento di contestazione, con versamento sul conto corrente postale intestato allo stesso ufficio di polizia.

Tale pagamento non può -invece- essere effettuato nelle mani del poliziotto, almeno fino a quando egli non avrà idonea apparecchiatura,  salvo i casi previsti per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero e per alcuni autisti professionali. Ma in tutti gli altri assolutamente no!

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Qualora l’agente accertatore della violazione sia munito d’idonea apparecchiatura pos (point of sale), ovvero un terminale che permette di pagare in men che non si dica  la multa direttamente sul posto della constatazione, il conducente multato può – pertanto- effettuare immediatamente il pagamento della stessa. togliendosi così il dente in un battito di ciglia, come si suol dire.

Come funziona tutto questo?

In pratica l’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,  facendo- chiaramente-  menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna allo stesso trasgressore. Ovviamente si consiglia caldamente di conservare come si deve tale ricevuta!

Ma se un automobilista crede di essere stato multato giustamente non vuole pagare la multa, come può fare? Come deve muoversi secondo la Legge?

Dopo aver valutato con calma  e con estrema attenzione le conseguenze, assai numerose, del suo diniego, può  proporre un ricorso sulla stessa, al prefetto o al giudice di pace.

Nel caso in cui ci fosse questa volontà, non occorre effettuare il pagamento della sanzione, ma procedere attraverso le vie legali entro e non oltre  60 giorni.