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Etilometro: è lecito l’obbligo? Rischio clamoroso per anziani I Non lo sai ma puoi evitarlo

Guidare in stato di ebbrezza comporta dei controlli da parte delle forze dell’ordine – giornalemotori.it

Se si viene fermati per guida in stato di ebbrezza, le forze dell’ordine possono richiedere il test con l’etilometro. Ma cosa succede a chi non può farlo?

Chi guida sotto l’effetto dell’alcol può causare incidenti mortali, danni materiali e sanzioni penali. Per prevenire i rischi, le forze dell’ordine effettuano controlli periodici sui conducenti, utilizzando strumenti come l’etilometro o il prelievo di sangue.

Nello specifico, l’etilometro è uno strumento che serve a misurare il tasso alcolemico nel sangue di una persona, attraverso l’analisi del respiro. Si tratta di un mezzo di prova previsto dal Codice della Strada, che consente alle forze dell’ordine di accertare se un conducente abbia guidato in stato di ebbrezza.

Ma cosa succede se il conducente non può “soffiare” nell’etilometro per motivi di salute, come ad esempio una patologia respiratoria o una disabilità? In questo caso è legittimo usare lo stesso l’etilometro, oppure si deve ricorrere ad altre modalità di verifica? La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito alcuni principi in materia. Innanzitutto, bisogna distinguere tra 2 situazioni: quella in cui il conducente non può “soffiare” per una causa oggettiva e documentata, e quella in cui il conducente si rifiuta di “soffiare” senza una giustificazione valida.

Il primo caso specifico

Nel primo caso, la Corte ha affermato che l’uso dell’etilometro non è legittimo, in quanto viola il principio di proporzionalità e il diritto alla salute del conducente. Infatti, se il conducente non può “soffiare” per una ragione medica, l’etilometro potrebbe causargli un danno fisico o aggravare la sua condizione. Inoltre, l’etilometro non sarebbe in grado di fornire un risultato affidabile, in quanto il respiro del conducente potrebbe essere alterato dalla sua patologia.

In questo caso, la Corte ha indicato che si deve procedere con altre modalità di accertamento, come ad esempio il prelievo ematico o l’esame clinico. Queste modalità devono essere effettuate nel rispetto dei diritti e delle garanzie del conducente, e devono essere autorizzate dal magistrato competente.

È necessario distinguere fra le diverse situazioni in cui è legittimo, o meno, ricorrere al test con l’etilometro – giornalemotori.it

La seconda circostanza

Nel secondo caso, invece, la Corte ha affermato che l’uso dell’etilometro è legittimo, in quanto il conducente non ha fornito una prova certa e documentata della sua impossibilità a “soffiare”. Il conducente, quindi, si presume responsabile di un rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test dell’etilometro, che in questo caso costituisce un reato penale.

Pertanto, possiamo dire che l’uso dell’etilometro è legittimo solo se il conducente è in grado di “soffiare” nell’apposito boccaglio, oppure se si rifiuta di farlo senza una causa valida. In caso contrario, si devono usare altre modalità di verifica del tasso alcolemico, nel rispetto dei diritti e della salute del conducente.